Nel nostro ordinamento vi è “l’esigenza di non far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell’economia nazionale, quello dell’impresa artigiana, al quale la Costituzione (art. 45) guarda con particolare favore”[1]. Non sono parole pronunciate semplicemente dalla politica in qualche occasione di partito e neppure le legittime pretese di una organizzazione di rappresentanza, ma sono espressioni della Corte costituzionale ossia di quell’organo che la nostra Carta pone a custodia del dettato costituzionale. Parole che vincolano Stato e Regioni che l’artigianato regolano con le rispettive leggi ad attuare l’art. 45 della Costituzione che, a quelle leggi, assegna il compito di tutelare e valorizzare l’artigianato.

È di tutta evidenza, quindi, che la presenza nell’art. 45 della Costituzione dell’espresso riferimento all’artigianato costituisce una condizione giuridica di vantaggio per il settore. Quando la Costituzione pone in evidenza una particolare realtà, consente al legislatore – statale e regionale – di dettare un regime giuridico specifico che ne esalti la funzione perché quel settore è considerato associato a valori di tipo costituzionale e identitario di una comunità nazionale. D’altronde la storia di quell’articolo, dalla proposta di Gortani (Dc) al voto favorevole di tutti i principali gruppi politici in Assemblea costituente fu davvero particolare. La proposta, quasi a rimediare ad un dibattito troppo concentrato fino ad allora sulle forme di cooperazione economica, aveva in qualche modo sottovalutato la portata reale dell’artigianato nel Paese. Tante piccole realtà in grado di produrre unicità laddove, già allora, si temeva l’impatto livellatore delle macchine. Lo dice espressamente il proponente che non esita a collegare l’artigianato all’unicità umana perché si– sono parole di Gortani – esso “consente all’operaio, più di ogni altra forma di lavoro industriale, di conservare e sviluppare la propria personalità”[2]. Una attività, insomma, all’insegna della libertà che consente di frenare la dilagante “modernità livellatrice” evitando che la personalità umana sia “necessariamente soffocata dal potere della macchina e dalla monotonia dl lavoro ultrasuddiviso”[3].

 

«L’artigianato consente, più di ogni altra forma di lavoro industriale, di conservare e sviluppare la propria personalità»

 

L’art. 45 impiega le espressioni “tutela” e “sviluppo”. Da notare che espressione simile si trova, in Costituzione, all’art. 9 per quanto riguarda la cultura, la scienza e la tecnica, nonché all’art. 3 con riferimento allo sviluppo della persona umana e in materia di autonomia finanziaria e interventi aggiuntivi (119 Cost.). Tutti settori di assoluto interesse per la nostra comunità e per lo sviluppo della persona umana. Un punto di contatto significativo si trova anche con la regolazione costituzionale delle “tutela della concorrenza” che, per la Corte costituzionale, non è solo “statica” (conservazione) ma va considerata anche – in una accezione “dinamica” del concetto – “promozione della concorrenza”[4]. L’espressione dell’art. 45 Cost. quindi va letta come compito della Repubblica di tutelare l’attività artigiana ma anche di valorizzare il suo sviluppo e la sua diffusione senza ridursi ad una azione di mera conservazione dell’esistente. D’altronde, come sappiamo, le caratteristiche di resilienza dell’impresa artigiana sono un fattore strutturale e strategico del paese nel gioco della concorrenza europea e globale[5].

Il compito del legislatore è reso più complesso dal fatto che le competenze legislative nel settore dell’artigianato sono articolate tra Stato e Regioni. Mentre prima del 2001, vigente il precedente art. 117 della Costituzione, la materia “artigianato” era di potestà concorrente (insieme a “istruzione artigiana e professionale e assistenzialismo scolastico”), oggi si tratta di una materia di competenza esclusiva regionale nella quale, però, lo Stato può dettare regole in materia, in particolare, di diritto privato (si pensi agli strumenti imprenditoriali), ma anche – con limitazioni – sulla qualificazione formale delle imprese artigiane (si pensi all’albo, oggi anche su base regionale).

 

«Tutelare l’artigianato non significa conservare l’esistente, ma valorizzarne lo sviluppo e la diffusione»

 

Stante l’illegittimità costituzionale di finanziamenti diretti a favore di soggetti privati in materia di competenza regionale[6], in ragione delle esigenze di continuità (le Regioni stavano adottando con lentezza le rispettive leggi in materia di artigianato), la Corte costituzionale ha fatto salve alcune previsioni statali che destinavano risorse al settore; si tratta tuttavia di una eccezione: “l’ambito materiale nel quale interviene la disposizione denunciata è l’artigianato. L’art. 117 della Costituzione, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, non annoverando l’artigianato tra le materie tassativamente riservate alla legislazione statale o a quella concorrente, implicitamente demanda questa materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni, modificando in tal modo la precedente previsione costituzionale, che invece assegnava allo Stato il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di artigianato, prevedendo la competenza concorrente delle Regioni. Appartiene pertanto alla competenza legislativa residuale delle Regioni l’adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell’artigianato, e, in questo ambito, la disciplina dell’erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni di ogni genere. Se il sostegno economico alla internazionalizzazione delle imprese artigiane è ormai riconducibile ad una materia di cui al quarto comma dell’art. 117 della Costituzione, ciò però non comporta l’incostituzionalità” delle norme statali”[7].

 

«L’artigianato deve diventare un tema del mercato europeo, valorizzando prodotti capaci di esprimere identità, territorio, innovazione e unicità»

 

Non di sola dinamica nazionale vive l’artigianato. La dimensione europea diventa oggi centrale visto che le imprese artigiane devono operare in ambito di mercato unico europeo. In quella sede si stabiliscono molte delle regole che impattano sull’artigianato (produzione e commercializzazione). Occorre costruire un approccio ad hoc nelle dinamiche di formazione anche delle regole europee per valorizzare il dettato costituzionale su una scala più ampia, ma non agendo solo come Stato (con il rischio che siano viste, dette pretese, come una deroga nazionale); occorre invece agire come insieme di Paesi interessati dal fenomeno dell’artigianato che, quindi, deve essere posto come “tema” di funzionamento del mercato europeo e non come esigenza contingente di questo o quello Stato membro; ciò, tanto più, in un epoca di standardizzazione della produzione di beni che tende a valorizzare i prodotti che portano un valore aggiunto di tipo identitario, territoriale e innovativo e comunque “sartoriale” ossia speciale rispetto al resto della produzione. Tanto speciale da somigliare al fenomeno artistico.

Questo ragionamento assume ancor più ulteriore valore dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2026, ha ricostruito in modo integrativo e collaborativo il processo di unificazione europea; con quella decisione, vera svolta del nostro ordinamento giuridico, occorre che il dialogo tra Stati e Unione sia improntato a costruire una integrazione collaborativa che riesca sempre più a cogliere le sfumature delle diversità europee per costruire una unità nella diversità più competitiva nel mondo.

In questa logica va letta la legge n. 34 del 2026 e la delega legislativa al Governo lì contenuta. Una occasione storica che, ben ha fatto il Parlamento, prevede certo un esercizio rapito, ma anche due anni per adottare decreti legislativi correttivi dele misure prese. Ciò conferma la necessità di cesellare con attenzione le misure che identificano e regolano l’imprenditore artigiano. Dopo aver aggiornato le regole del diritto privato e commerciale, l’Italia potrà non solo fornir agli imprenditori maggiori certezze, ma saranno anche le Regioni a porte meglio completare, per quanto di loro competenza, il quadro regolatorio. Non solo, però. Quel quadro aggiornato di regole potrà consentire al Governo della Repubblica, ai parlamentari europei e ai portatori di interessi di rafforzare una rete europea transnazionale dell’artigianato in grado di monitorare e condizionare, nell’interesse dl nostro continente, le misure europee che riguardano il settore dell’artigianato.

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[1] Sent. n. 162 del 2005.

[2] Assemblea costituente, verbale della seduta del 15 maggio 1947.

[3] Assemblea costituente, verbale della seduta del 15 maggio 1947.

[4] Sent. n. 272 del 2004.

[5] Cfr. i dati del Centro studi di Confartigianato e quelli del Censis esposti il 7 settembre 2026.

[6] Sentenze n. 320, n. 423 e n. 424 del 2004 e sentenza n. 51 del 2005.

[7] Sent. n. 162 del 2005.


  • Alessandro Sterpa è professore di Diritto costituzionale e pubblico all’Università degli Studi della Tuscia, dove coordina il dottorato in “Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza”. In precedenza è stato ricercatore alla Sapienza Università di Roma. Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, tra cui componente del collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN, Commissario straordinario dell’Istituto A.C. Jemolo e Capo dell’Ufficio legislativo della Regione Lazio. È autore di saggi e monografie su diritto costituzionale, federalismo, sicurezza e ordinamento di Roma Capitale.

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