Nell’agosto del 2023 il Parlamento ha approvato il disegno di legge, di iniziativa governativa, di riforma del sistema fiscale che Confartigianato, nelle sedi istituzionali, ha valutato positivamente in quanto tratteggia un percorso che ha tutte le caratteristiche per semplificare il sistema fiscale e per orientarlo alla crescita. Logicamente, i principi della legge delega dovranno essere “messi a terra” con i decreti attuativi. Quelli che determinano una riduzione della pressione fiscale trovano lo scoglio delle ridotte risorse disponibili: risorse che potrebbero ulteriormente comprimersi alla luce dei vincoli di bilancio europei scaturenti dal nuovo Patto di stabilità attualmente in discussione.

Tra la fine del 2023 e i primi giorni del 2024, hanno concluso il loro iter i primi sei decreti legislativi, un altro decreto ha terminato i passaggi parlamentari ed è ormai in dirittura d’arrivo, mentre per l’ottavo non è ancora iniziato l’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Due degli otto decreti attuativi (uno in tema di modifica dello statuto dei diritti del contribuente e un altro in materia di contenzioso tributario) sono intervenuti in maniera rilevante sul rapporto fisco/cittadino cercando, sia nella fase dei controlli che del contenzioso, di garantire una maggiore tutela per i contribuenti. In questa sede, ci soffermeremo sulle novità in materia di accertamento. In particolare, con il D.Lgs. n. 219 del 2023, vengono apportate modifiche alla disciplina dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui una delle più rilevanti concerne l’obbligo che tutti gli atti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Obbligo che si sostanzia nel fatto che l’amministrazione finanziaria deve garantire al contribuente la conoscibilità dello schema dell’atto di accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire al medesimo di fornire eventuali controdeduzioni. È evidente, quindi, che l’amministrazione finanziaria, ancor prima di adottare l’atto, deve, in buona sostanza, rendere partecipe il contribuente dei contenuti dello stesso evitando contradditori di sola facciata. Inoltre, l’atto definitivamente adottato deve dar conto delle osservazioni del contribuente e dei motivi per cui le stesse non sono state totalmente o in parte accolte. Sempre in materia di motivazione degli atti, viene rafforzata la necessità di fornire al contribuente gli elementi su cui si basa la pretesa tributaria: ciò al fine di garantire una maggior possibilità di difesa. Viene stabilito, infatti, che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sia il contradditorio obbligatorio che una più puntuale motivazione degli atti possono contribuire a far sì che la fase del controllo sia improntata al reciproco affidamento. Logicamente, come sempre, le idee camminano sulle gambe delle persone: è evidente, quindi, che le modifiche dovranno essere associate ad un cambio di mentalità e da una diversa cultura, specie da parte dei verificatori, per rendere anche la fase patologica del rapporto fiscale meno traumatica e finalizzata unicamente al contrasto della “vera” evasione evitando recuperi e ricostruzioni “fantasiose” di imponibili.

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